Associazione per delinquere anche se l'istigazione alla violenza avviene su internet

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E' legittimo ravvisare l'esistenza di un’associazione a delinquere anche nel caso in cui l'incitamento alla violenza ed all'odio razziale avvenga “in rete”. Lo ha sostenuto la terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 33179 del 31 luglio 2013.

Il caso riguarda il ricorso presentato da un moderatore nonché coordinatore di un blog, in cui si inneggiava alla superiorità razziale, si faceva proselitismo e si istigava a compiere azioni dimostrative in Italia. Il ricorrente lamentava la mancanza di giurisdizione da parte del magistrato italiano, visto che il sito era stato costituito negli Usa ed il server era collocato al di fuori del territorio italiano.

Ma la Corte di cassazione ha ribattuto che la competenza del giudice italiano sorge nel momento in cui le istigazioni alla violenza vengono percepite da soggetti che si trovano in Italia. Infine, per il fatto che il sito internet è provvisto di stabilità ed organizzazione, anche la comunità virtuale è idonea a configurare l'associazione per delinquere.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Blog razzista, associazione a delinquere - Maciocchi

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