Assistenza giudiziaria penale in Ue Attuazione
Pubblicato il 03 febbraio 2017
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Nel corso del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2017 è stato approvato, tra gli altri provvedimenti, il testo di un decreto legislativo volto all’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.
Il provvedimento, approvato in esame preliminare, è volto a dare piena esecuzione alle norme sulla cooperazione penale, grazie alla valorizzazione del rapporto diretto tra le autorità giudiziarie.
Ruolo centrale del procuratore
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto diventa così l’organo chiamato all’esecuzione delle richieste di cooperazione che giungono dalle autorità degli altri Stati membri.
Lo stesso sarà tenuto a sollecitare il giudice ad intervenire in sede di indagini preliminari nelle ipotesi in cui, appunto, l’autorità estera richieda il compimento dell’atto con le forme e le garanzie proprie dell’intervento della giurisdizione.
Questo anche nei casi in cui, secondo le norme italiane, l'atto richiesto non può che essere compiuto dal giudice.
Ai sensi del decreto – si legge nel comunicato stampa del Cdm di fine seduta - il compimento degli atti dovrà avvenire sulla base della legge dello Stato richiedente cooperazione, sempre, tuttavia, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Intercettazioni
Con riguardo alle intercettazioni telefoniche, disciplinate nell’ambito del compimento di attività specifiche, viene previsto che i controlli di garanzia del giudice per le indagini preliminari vengano eseguiti a seconda del tipo di assistenza alle operazioni che viene di volta in volta richiesto.
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