Assicurazioni. Sospensione minusvalenze titoli non durevoli

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Assicurazioni. Sospensione minusvalenze titoli non durevoli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2024 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Determinazione da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione della riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci di esercizio redatti secondo la disciplina contabile nazionale”.

Il Decreto Semplificazioni fiscali (Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73), tenuto conto dell’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, aveva infatti consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale, regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato.

Alla luce di ciò, le imprese di assicurazione, che si avvalgono della suddetta facoltà, possono determinare la riserva indisponibile tenuto conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati, riferiti all’esercizio di bilancio, e fino a cinque esercizi successivi.

NOTA BENE: La norma è pensata proprio per consentire alle imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli.

Prosegue il Decreto Semplificazioni fiscali che l'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il decreto ministeriale del MEF dell’8 febbraio 2024 è, dunque, sancito che:

  1. le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo, del Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, si applicano anche per l'esercizio 2023;
  1. le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, determinano  l'ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-decies, terzo periodo.
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