Assicurazione INAIL: novità in arrivo per i datori di lavoro

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Assicurazione INAIL: novità in arrivo per i datori di lavoro

In arrivo rilevanti novità per i datori di lavoro di lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo nei confronti dell’INAIL. Per alcune categorie di lavoratori, dal 2023, si passa dal regime dei premi speciali al regime di assicurazione “ordinario”. Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2023, sarà operativa la revisione di alcuni premi speciali.

A comunicarlo è l'INAIL con la corposa circolare n. 45 del 16 dicembre 2022, su nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisito con la nota protocollo n.10639 del 15 dicembre 2022.

Approfondiamo di seguito tutte le novità.

Premi speciali unitari INAIL: novità 2023

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL 26 luglio 2022, n. 157, prevede in sintesi due macro-novità in vigore dal 1° gennaio 2023:

1) l'assoggettamento al regime assicurativo ordinario, con l’applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti (decreto interministeriale 27 febbraio 2019), per nuove e specifiche categorie di lavoratori;

2) l'abolizione o la revisione del premio speciale unitario per altre categorie di lavoratori.

Per alcuni premi speciali, invece, è stata aggiornata solo la misura. Per altri è stata, infine, confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera.

Di seguito, in sintesi, le novità operative in vigore dal 1° gennaio 2023 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Assicurazione INAIL dal 1° gennaio 2023

Categorie di lavoratori

Istruzioni INAIL

Assoggettamento al regime assicurativo ordinario nella tariffa ordinaria dipendenti

Facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi

Barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa

Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate

Vedasi paragrafi dedicati

Attuazione con il premio ordinario

Componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura delle olive con carattere di stagionalità

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato

Revisione premio speciale unitario

Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative

La misura del premio speciale pescatori, dal 1° gennaio 2023, è pari a 38,84 euro per mese o frazione di mese a persona. Tale misura è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Revisione premio speciale unitario

Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni

Dall’anno formativo 2023/2024, la nuova misura del premio speciale unitario a carico degli Istituti di formazione e degli Istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è pari a 59,78 euro l'anno per ogni allievo.

L'importo dovrà essere aggiornato in relazione alle variazioni della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo (quindi a partire dall’anno formativo 2023/2024 che inizia convenzionalmente il 1° settembre 2023).

L'onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro è pari a 32,37 euro l'anno per ogni allievo, nel rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.

Abolizione premio speciale unitario

Candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio

 

Conferma delle misure dei premi speciali unitari

1) Soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo

 

2) Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

1) Per il 2022 la misura del premio speciale unitario annuale è di 269,51 euro e quella del premio speciale unitario giornaliero è di 0,90 euro.

2) Per il 2022 il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,91 euro.

In entrambi i casi il premio continuerà a essere aggiornato annualmente in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari, per il 2022, a 49,91 euro.

Passaggio a premio ordinario: attività di facchinaggio

Dal 1° gennaio 2023, per i facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi, si applicano le tariffe dei premi della gestione “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.

Ai fini previdenziali, il settore d’inquadramento INPS dell’attività di facchinaggio è:

  • il settore industria, se l'attività è complementare o ausiliaria dell’attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo;
  • il settore terziario se l’attività è svolta indipendentemente dal trasporto (ad esempio, attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all’interno di stabilimenti o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione, ecc.), anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici.

Nelle tariffe dei premi 2019, le attività di facchinaggio sono classificate al gruppo 9200, sia nella gestione industria che nel terziario.

Le cooperative e associazioni di facchinaggio, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede INAIL la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell’attività esercitata, che dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della Sede INAIL, specificando nell’oggetto “Passaggio a premio ordinario facchini", entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

La Sede INAIL emetterà il certificato di variazione del rapporto assicurativo con indicazione dell’importo del premio dovuto per l’anno 2023 e della data entro la quale effettuare il pagamento.

NOTA BENE: Il passaggio a premio ordinario comporta l'applicazione degli istituti “dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico” e della “riduzione del premio per interventi di prevenzione”. Viene invece meno l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

Passaggio a premio ordinario: barrocciai, vetturini e ippotrasportatori

L'INAIL chiarisce che l’attività dei vetturini è assimilabile ai servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone previsti nella voce 9124 (alla stessa voce è riconducibile l’attività di trasporto merci mediante trazione animale e someggio, assimilabile al trasporto di persone mediante trazione animale).

Il tasso medio nella gestione industria è pari al 25‰, nella gestione artigianato al 13,74‰, nella gestione terziario al 19,60‰ e nella gestione altre attività al 12,97‰.

Le cooperative di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede INAIL competente un’apposita comunicazione contenente le modalità del passaggio.

NOTA BENE: Il passaggio a premio ordinario comporta la non applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

Passaggio a premio ordinario: pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per l’assicurazione delle persone che esercitano la piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, associati in cooperative o compagnie di pescatori il premio è determinato applicando il tasso della voce 1300, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai soci denunciati nell’ultimo elenco, calcolate su 25 giornate fisse al mese.

La voce di tariffa 1300 si applica anche per le eventuali attività di trasporto e commercializzazione del proprio pescato.

Le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede INAIL competente un’apposita comunicazione con le modalità di passaggio.

NOTA BENE: Il passaggio a premio ordinario comporta l'applicazione degli istituti “dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico” e della “riduzione del premio per interventi di prevenzione” nonché della riduzione contributiva per la pesca costiera.

ATTENZIONE: Ai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 non associati in cooperative, continua ad applicarsi il premio speciale pescatori, la cui misura, dal 1° gennaio 2023, è pari a 38,84 euro per mese o frazione di mese a persona.

Passaggio a premio ordinario: addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

Per l'assicurazione dei lavori di frangitura e spremitura delle olive:

  • nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista la voce 1431 per l’attività di frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento, con tasso medio del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l’attività degli oleifici industriali;
  • nella gestione tariffaria artigianato, per i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18‰.

Il premio ordinario si applica a partire dalla campagna olearia 2023/2024.

Le aziende interessate, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede INAIL la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell’attività esercitata, da inviare all’indirizzo PEC della Sede INAIL, specificando nell’oggetto “Passaggio a premio ordinario frantoi”, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell’attività, la Sede INAIL emetterà il certificato di variazione del rapporto assicurativo.

Denunce di infortuni e malattie professionali

L'INAL fa presente che i datori di lavoro interessati dal passaggio a premio ordinario:

  • fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, continueranno a indicare provvisoriamente nelle denunce di infortuni e malattie professionali lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) finora attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati;
  • successivamente alla ricezione del certificato, dovranno indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il certificato di variazione.
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