Assenze ingiustificate e certificato medico falso: sì al licenziamento
Pubblicato il 09 gennaio 2025
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Nel testo dell'ordinanza n. 172 del 7 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali in tema di fiducia nel rapporto di lavoro: il licenziamento disciplinare può essere giustificato dalla gravità e dalla reiterazione di condotte incompatibili con gli obblighi contrattuali.
Condotte gravi legittimano il licenziamento
Nel caso in esame, la Sezione lavoro della Corte ha definitivamente confermato il licenziamento per giusta causa comminato da una società a un dipendente, sulla base di diverse condotte ritenute gravi.
Tra le condotte addebitate vi era la mancata comunicazione e giustificazione di assenze lavorative, l'uso di un certificato medico ritenuto falso, offese verbali a un collega e recidiva per precedenti provvedimenti disciplinari.
La decisione di merito e il ricorso del lavoratore
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato che le condotte del lavoratore, considerate sia individualmente sia nel loro complesso, fossero idonee a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore, in quanto esprimevano disprezzo e noncuranza per l’organizzazione aziendale e la dignità dei colleghi di lavoro.
Tale valutazione si basava su una ricostruzione dettagliata dei fatti e sull'analisi delle prove acquisite.
Il lavoratore aveva impugnato la sentenza proponendo ricorso per Cassazione, con cui aveva lamentato, principalmente, vizi procedurali e di motivazione, nonché un'errata interpretazione di norme del codice civile e del contratto collettivo applicabile.
Licenziamento disciplinare legittimo: la decisione della Cassazione
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Ha ribadito, in primo luogo, che il giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare la rilevanza delle prove e che nel caso in questione la mancata ammissione di alcune testimonianze non aveva influito sulla correttezza della decisione.
Inoltre, la Corte ha confermato che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle condotte contestate erano congrue e sufficientemente motivate.
Secondo la Suprema corte, ciascuna delle condotte addebitate al lavoratore era sufficiente a giustificare la rottura autonoma del giusto rapporto fiduciario.
La recidiva, aggravando il quadro complessivo, aveva ulteriormente legittimato il provvedimento espulsivo del licenziamento.
Anche nel caso in cui uno degli addebiti fosse stato ritenuto irrilevante, gli altri episodi erano comunque tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La Corte di cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso del lavoratore, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Licenziamento disciplinare di un dipendente per condotte gravi, tra cui assenze ingiustificate, uso di un certificato medico falso e offese a un collega. |
Questione dibattuta | Legittimità del licenziamento per giusta causa in relazione alla gravità delle condotte contestate, all’uso di un certificato medico e alla recidiva. |
Soluzione della Corte di Cassazione | Conferma della legittimità del licenziamento per giusta causa, considerando la rottura del rapporto fiduciario e la sufficiente motivazione della sentenza d'appello. |
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