Assemblee societarie in videoconferenza: nuovo slittamento dal Milleproroghe

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Assemblee societarie in videoconferenza: nuovo slittamento dal Milleproroghe

Milleproroghe 2022: normativa semplificata Covid sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni applicabile alle assemblee ordinarie e straordinarie tenute entro il 31 luglio 2022.

Tra i termini prorogati con il recente Decreto legge n. 228/2021 (DL Milleproroghe) vi è anche quello relativo alla gestione delle assemblee di società ed enti nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

Il predetto termine - di cui all'articolo 106, comma 7, del Dl n. 18/2020 - è stato fatto slittare al 31 luglio 2022.

Assemblee via telematica fino al 31 luglio 2022 per società di capitali ed enti

Le disposizioni sulle assemblee societarie tramite vidoeconferenza, quindi, continueranno ad applicarsi alle assemblee tenute entro il prossimo 31 Luglio 2022, sostitutivo del previgente termine del 31 dicembre 2021.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, dunque, le assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici potranno continuare a prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, con intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le assemblee potranno continuare a svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, laddove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con riferimento esclusivo alle Srl - si rammenta - è ammessa la possibilità che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tra le altre misure del regime semplificato, vi è anche la facoltà, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, di nominare un rappresentante designato per le assemblee ordinarie o straordinarie, con possibilità di prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il medesimo rappresentante.

Infine, anche le banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, possono continuare a designare un rappresentante con delega per istruzioni di voto, pure in deroga ai limiti statutari al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.

La proroga al 31 luglio 2022 riguarda anche le assemblee di associazioni e fondazioni.

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