Assemblee Spa e Srl solo mediante mezzi di telecomunicazione? Clausola legittima

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Assemblee Spa e Srl solo mediante mezzi di telecomunicazione? Clausola legittima

Legittime le clausole statutarie di Spa e di Srl che consentono di convocare le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

È quanto indicato dal Consiglio notarile di Milano nella massima n. 200 del 23 novembre 2021 in tema di "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione".

Nella massima, viene espressamente affermato che: “Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”.

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Nella motivazione dell'orientamento, gli autori dello scritto rammentano il contenuto della massima n. 1/2001, in cui era stata sostenuta la legittimità delle clausole statutarie di Spa e Srl che consentono la partecipazione assembleare tramite strumenti di telecomunicazione, con la condizione del rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci.

Tale interpretazione – viene osservato - è stata successivamente avallata dal legislatore quando ha modificato, con la riforma del 2003, l’art. 2370, comma 4, c.c., prevedendo che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”.

Gli stessi principi, nella sostanza, sono stati recepiti anche recentemente, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid.

Segnatamente, l’art. 106 del Dl n. 18/2020 (“Cura Italia”), ha previsto che le assemblee delle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione purché tali mezzi “garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto” e “senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Per i notai milanesi, l’efficacia temporanea di tale disposizione non ne diminuirebbe la rilevanza, la norma, anzi, “conferma e rafforza l’idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegiali e i diritti dei soci”.

Continuando, nella motivazione viene evidenziata la necessità che la decisione dell’organo amministrativo - così come qualsiasi decisione riguardante il funzionamento della società - venga presa in modo diligente e sia finalizzata al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, la legittimità della convocazione senza indicazione del luogo fisico ma solo mediante mezzi di telecomunicazione, “va quindi a fortiori affermata – se del caso assumendo maggior certezza – laddove, come nel caso ipotizzato nella massima, siffatta facoltà dell’organo amministrativo sia espressamente prevista dalla clausola statutaria che consente l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c.”

Da segnalare, infine, i corollari di portata pratica e applicativa che vengono fatti discendere dall’interpretazione di cui alla massima in esame:

  • legittimità delle clausole statutarie che obbligano a prevedere, in tutte le assemblee o in parte di esse, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione come modalità aggiuntiva all’intervento di persona, nel luogo fisico dove l’assemblea venga di volta in volta convocata;
  • legittimità della clausola statutaria che conceda agli amministratori la facoltà di scegliere se convocare l’assemblea solo mediante mezzi di telecomunicazione oppure se indicare anche un luogo fisico di convocazione, fermo restando l’obbligo di prevedere l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
  • ipotizzabilità di una clausola statutaria che subordini la deroga al primo comma dell’art. 2363 c.c. alla circostanza che sia consentito, in relazione all’assemblea per la quale ci si avvalga di tale facoltà di deroga, proprio l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Infine, viene ritenuto che quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci debba ritenersi applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

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