Assegno sociale spettante anche a chi non ha chiesto il mantenimento

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Assegno sociale spettante anche a chi non ha chiesto il mantenimento

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare.

Tale stato è desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Sono irrilevanti, in tale contesto, eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato.

La mancata richiesta dell'assegno, infatti, non può essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

Stato di bisogno effettivo? Sì all'assegno sociale

E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 33513 del 1°dicembre 2023, pronunciata in accoglimento delle ragioni di un lavoratore che si era visto respingere, dalla Corte d'appello, il ricorso volto ad ottenere l'assegno sociale, sull'assunto che lo stesso non era in stato di bisogno economico, posto che aveva rinunciato ad ogni assegno in sede di separazione dalla moglie.

Il lavoratore si era rivolto alla Suprema corte. A suo dire, la Corte territoriale non aveva considerato i redditi effettivamente percepiti, come richiesto dalla normativa, oltre ad aver trascurato che il coniuge era comunque incapiente.

Nell'accogliere le doglianze del ricorrente gli Ermellini hanno richiamato quanto già enunciato, sulla tematica, dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo nell'ordinanza n. 26287 dell'11 settembre 2023.

L'unico requisito richiesto ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale è quello dello stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

E' da escludere, quindi, che possa assumere rilevanza la mancata richiesta dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento o divorzile.

Non è infatti previsto - ha concluso la Corte - che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

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