Assegno nucleo familiare

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Istituito dall’art. 2, comma 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153, tale previdenza spetta a tutti i lavoratori subordinati per i quali è prevista la contribuzione CUAF(compresi lavoratori agricoli e collaboratori familiari) e dall'01/01/1998 anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale e non pensionati. Dal 01/01/2005 anche al coniuge dell’avente diritto. Tra le condizioni che ne danno diritto, quella del possesso di  un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

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