Assegno figli non oltre la specializzazione
Pubblicato il 23 giugno 2016
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Non è tutelabile la situazione soggettiva del figlio in età avanzata che, rifiutando ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Detta posizione contrasta, infatti, col principio di auto-responsabilità, legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel ribaltare la decisione di appello di conferma dell’assegno mensile posto a carico di un genitore in favore dei due figli, ultratrentenni, sull’assunto della mancata prova della raggiunta indipendenza economica dei due.
Colpevole inerzia in ricerca lavoro
Secondo la Suprema corte, i giudici di secondo grado avevano omesso di valutare gli elementi presuntivi offerti dal ricorrente genitore in ordine all’allegata colpevole inerzia dei figli nella ricerca di una stabile attività lavorativa coerente con il percorso di studi svolto, in relazione al dato obiettivo dell’età dagli stessi raggiunta.
Con particolare riferimento ad uno dei due – il quale dopo il conseguimento della laurea in medicina e l’abilitazione alla professione di odontoiatra, aveva anche frequentato una serie di corsi di perfezionamento conseguendo e maturando varie referenze professionali nonché esperienze lavorative presso studi odontoiatri - non erano stati presi in considerazione l’obiettivo professionale perseguito dal medesimo, peraltro con successo, e la natura esclusivamente personale della scelta successiva di proseguire gli studi oltre l’ordinaria esigenza di specializzazione e pratica successiva alla laurea.
Intento, questo – sottolineano i giudici di legittimità – sicuramente da lodare ma anche da accompagnare ad un corrispondente impegno verso la ricerca di una o più occupazioni dirette al conseguimento dell’indipendenza economica.
Per la Corte, in definitiva, una volta raggiunta un’età inequivocabilmente da ritenersi adulta, l’obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un’occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o il conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Difatti, l’attesa o il rifiuto di occupazioni non prettamente corrispondenti alle proprie aspettative possono costituire indici di comportamenti inerziali non incolpevoli.
Accertamento cessazione obbligo mantenimento
In detto contesto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti - conclude la Cassazione nella sentenza n. 12952 del 22 giugno 2016 - deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
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