Assegno di mantenimento a partire dalla cessazione della convivenza dei coniugi

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L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio - nonché tutte le statuizioni in materia di affidamento e i consequenziali provvedimenti di natura economica - inizia a decorrere nel momento in cui viene a cessare la convivenza fra i genitori.

E’ quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 7905 depositata il 18 maggio 2012 con cui viene anche sottolineato come, per quel che riguarda il periodo anteriore alla fine della convivenza, operi una presunzione “di una partecipazione in misura proporzionale alle proprie risorse di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole”.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Il mantenimento decorre dalla fine della convivenza - Alberici

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