Assegno di inclusione, validazione delle certificazioni da parte delle Asl
Pubblicato il 12 febbraio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Rilasciato dall’Inps il servizio di validazione delle certificazioni per assegno di inclusione, attraverso il quale l’Asl competente può accertare la veridicità della dichiarazione attestante la condizione di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti del proprio nucleo familiare, nonché l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Lo rende noto l’Inps con messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, che andiamo ora ad analizzare non prima, però, di fare un breve quadro riepilogativo della disciplina dell’assegno di inclusione, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per la sua erogazione.
Requisiti
L’assegno di inclusione, misura di sostegno e inclusione sociale per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio, è una delle grandi novità introdotte dal decreto lavoro e, per questo motivo, è stato oggetto di numerosi provvedimenti da parte dell’Inps e del Ministero del lavoro (si veda, ad esempio, il precedente articolo con video guida “Assegno di inclusione 2024: al via le domande”).
Nato senz’altro in un’ottica di sostegno economico, l’impianto normativo dell’assegno di inclusione è però incentrato, rispetto al reddito di cittadinanza che è andato a sostituire dal 1° gennaio 2024, sul possesso di requisiti ben precisi in capo al richiedente.
Nello specifico, il beneficio spetta ai nuclei familiari con Isee non superiore a 9.360 euro e con almeno un componente:
- disabile;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Condizione di svantaggio
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, il Ministero del lavoro ha definito in prima battuta la nozione di condizione di svantaggio con decreto n. 160 del 29 dicembre 2023, (oggetto dell’articolo “Assegno di inclusione, definite dal Ministero le condizioni di svantaggio”), ricomprendendo nella stessa le seguenti fattispecie:
- persone con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale pari ad almeno il 46% che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, o inserite in percorsi assistenziali integrati;
- persone con dipendenze patologiche o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
- persone vittime di tratta in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o dell’inserimento nei centri antiviolenza o case rifugio;
- persone ex detenute, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
- persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
- persone senza dimora in condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, sono ospiti di strutture per persone senza dimora, sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
- persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
Presa in carico del richiedente
La presa in carico del beneficiario dell’assegno di inclusione deve essere precedente alla presentazione della domanda e prevedere il percorso finalizzato all’accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato.
Anche la condizione di svantaggio, e il conseguente inserimento in programmi di assistenza sociale, sanitaria e/o sociosanitaria, devono essere certificati dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda; se, infatti, nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente deve auto dichiarare il possesso della certificazione specificando l’amministrazione che l’ha rilasciata, il numero identificativo, ove disponibile, e la decorrenza della stessa.
Verifica del possesso dei requisiti
Tornando al messaggio n. 623 del 10 febbraio, l’Inps comunica quindi che, per le verifiche sopra indicate, è stato rilasciato un servizio disponibile nel portale istituzionale denominato “Validazione delle certificazioni ADI” rivolto alle strutture sanitarie che abbiano rilasciato le certificazioni indicate dallo stesso richiedente nella domanda di assegno di inclusione.
L’operatore della struttura sanitaria quindi, accedendo al servizio, deve indicare se il cittadino presenti o meno una condizione di svantaggio e se sia inserito in un programma di cura e assistenza.
Le richieste possono essere riferite alternativamente alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza o riguardare entrambe.
Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla stessa o da altra struttura sanitaria ovvero sia demandato ai servizi sociali o agli uffici di esecuzione esterna dell’amministrazione giudiziaria.
Come funziona il nuovo servizio
Gli operatori delle strutture sanitarie, per abilitarsi al servizio, devono compilare il modulo AP64 disponibile sul sito istituzionale nella sezione “moduli” e inviarlo alla struttura Inps competente, che provvederà ad effettuare le necessarie attivazioni.
Una volta abilitato, l’operatore può:
- lavorare le richieste di competenza, messe a disposizione in base a quanto dichiarato dal cittadino nella domanda ADI
- visualizzare le richieste già lavorate e, se necessario, riesaminarle.
Le richieste prossime alla prescrizione sono opportunamente segnalate con evidenza della data di scadenza dei sessanta giorni.
Per ogni richiesta l’operatore può inoltre visualizzare i seguenti dati:
- codice fiscale del soggetto svantaggiato;
- nome e cognome del soggetto svantaggiato;
- numero di protocollo del certificato, se presente;
- data di presentazione della domanda;
- data di rilascio del certificato;
- date di inizio e fine (se presente) del programma di cura.
L’operatore può quindi integrare o modificare alcune informazioni ed indicare se il cittadino abbia una certificazione attestante la condizione di svantaggio o se sia inserito in un programma di cura e assistenza.
Cosa succede dopo le verifiche
In relazione agli esiti delle verifiche, la domanda di assegno di inclusione può proseguire l’iter istruttorio solamente nel caso in cui entrambe le condizioni di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza siano verificate positivamente dalla struttura sanitaria, se entrambe le verifiche sono ricondotte alla stessa, o dalla struttura sanitaria e dall’ulteriore amministrazione interessata nel caso in cui siano state indicate in domanda come certificanti la condizione di svantaggio ovvero responsabili del programma di cura e assistenza.
NOTA BENE: Nel caso in cui l’amministrazione interessata ad una o entrambe le verifiche non si pronunci nei sessanta giorni, la richiesta passa in esito positivo per silenzio assenso.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: