Assegno di divorzio in unica soluzione? Reversibilità esclusa

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Assegno di divorzio in unica soluzione? Reversibilità esclusa

L’ex coniuge che ha beneficiato del diritto all’assegno di divorzio attraverso la corresponsione del medesimo in un’unica soluzione non può poi percepire la pensione di reversibilità.

Titolarità dell’assegno divorzile: attuale e fruibile

Affinché possa essere riconosciuta la pensione di reversibilità a favore del coniuge nei cui confronti sia stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, infatti, lo stesso deve essere titolare dell’assegno divorzile.

E detta titolarità deve essere intesa come attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge.

Non si deve trattare, ossia, di una titolarità astratta del diritto all’assegno di divorzio: ne consegue che la reversibilità non può essere riconosciuta nel caso in cui quest’ultimo diritto sia stato soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.

Contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018, con cui è stato risolto il contrasto giurisprudenziale negli orientamenti di legittimità che aveva dato origine al rinvio della specifica controversia alle SU.

Il contrasto era stato sollevato dalla Prima sezione civile e concerneva, da un lato, la natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità, dall’altro, l’interpretazione della norma di cui all’articolo 9, comma 3 della Legge n. 898/1970 che pone, come presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità, la titolarità dell’assegno di divorzio.

Natura solidaristica della pensione di reversibilità

Oltre ad aver evidenziato, come detto, che l’interpretazione dell’espressione estuale “titolare dell’assegno” di divorzio assume una direzione univoca nel senso di valorizzare il significato della titolarità come condizione “che vive e si qualifica nell’attualità”, la Suprema corte, per quanto concerne la natura del diritto alla reversibilità, ha fatto riferimento a quanto già sancito in una sentenza della Corte costituzionale (n. 419/1999).

In questa, era stata enunciata la natura solidaristica della pensione di reversibilità sia nei confronti del coniuge superstite, sia nei confronti dell’ex coniuge.

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