Assegnazione della pensione di reversibilità. Da valutare anche il periodo di convivenza

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La Cassazione, con la sentenza n. 11226 del 2013, ha disposto un secondo rinvio presso la Corte d’appello per decidere nel merito una controversia relativa all’assegnazione della pensione di reversibilità di un defunto magistrato della Corte dei conti in favore delle due vedove.

Un primo rinvio era stato disposto a seguito dell’annullamento della decisione con cui i giudici di primo e secondo grado avevano assegnato alla prima moglie una quota del 70% dell'assegno, facendo esclusivo riferimento alla maggior durata del rapporto matrimoniale intercorso con il defunto rispetto alla durata delle seconde nozze con l’altra moglie.

In sede di primo rinvio i giudici di legittimità avevano invitato la Corte d'Appello a dare peso anche all'effettiva convivenza intercorsa con il defunto. E sulla base di questa indicazione era stata rivista la proporzione dell'assegno di reversibilità con assegnazione del 60% della pensione alla prima moglie e 40% alla seconda.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, anche questa seconda valutazione doveva essere censurata; in particolare, nella sentenza impugnata è stato ritenuto carente il punto di motivazione relativo all'indagine della durata dell'effettiva convivenza prematrimoniale. Senza contare che per la Corte era stato omesso, altresì, l’esame del tenore di vita tenuto dalle due donne nel corso del matrimonio e dello stato di salute delle due interessate.
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