Assegnazione della casa familiare e locazione: diritto di ripetere le somme corrisposte in più

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 1952 del 27 gennaio 2009 – qualora il provvedimento di omologazione della separazione personale sia successivo alla cessazione “de iure” del contratto di locazione, non si ha, ai sensi dell'art. 6 della legge 392 del 1978, successione nel contratto stesso del coniuge assegnatario della casa familiare non titolare del rapporto locativo; in tale ipotesi, infatti, al coniuge non assegnatario fa capo solo una situazione di occupazione “de facto” dell’immobile già condotto in locazione. In questo caso – continuano i giudici di legittimità - al coniuge assegnatario non spetta il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di canone mentre spetta all’originario conduttore in mora nella restituzione dell’immobile il diritto a ripetere dette somme.

Eleonora Pergolari
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  • ItaliaOggi, p. 15 – Ritardata restituzione, chi ha diritto – Ufficio legale Confedilizia

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