Assegnazione della casa familiare e locazione: diritto di ripetere le somme corrisposte in più
Autore: eDotto
Pubblicato il 02 settembre 2009
Condividi l'articolo:
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 1952 del 27 gennaio 2009 – qualora il provvedimento di omologazione della separazione personale sia successivo alla cessazione “de iure” del contratto di locazione, non si ha, ai sensi dell'art. 6 della legge 392 del 1978, successione nel contratto stesso del coniuge assegnatario della casa familiare non titolare del rapporto locativo; in tale ipotesi, infatti, al coniuge non assegnatario fa capo solo una situazione di occupazione “de facto” dell’immobile già condotto in locazione. In questo caso – continuano i giudici di legittimità - al coniuge assegnatario non spetta il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di canone mentre spetta all’originario conduttore in mora nella restituzione dell’immobile il diritto a ripetere dette somme.
Eleonora Pergolari
Eleonora Pergolari
- ItaliaOggi, p. 15 – Ritardata restituzione, chi ha diritto – Ufficio legale Confedilizia
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: