Assegnazione della casa coniugale solo in presenza di figli

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Seguendo un costante orientamento giurisprudenziale, la Corte di cassazione, con sentenza del 1° agosto 2013, n. 18440, ha riaffermato che l'assegnazione della casa coniugale viene disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente. Ma l’assegnazione della casa coniugale non può rappresentare una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole.

Poichè, nel caso affrontato dalla Corte di separazione giudiziale dei coniugi, non vi sono figli minori o maggiorenni autosufficienti economicamente, è stata legittimamente revocata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.

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