ASPI agli insegnanti passati in ruolo con decorrenza antecedente

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L’INPS, con messaggio n. 6050 del 15 luglio 2014, si è occupato del fenomeno ricorrente secondo cui un considerevole numero di docenti fuori ruolo, ogni anno, nei giorni successivi al 30 giugno (data di conclusione delle attività didattiche), viene immesso in ruolo a far data dal 1° settembre dell’anno solare precedente anche se il relativo trattamento economico a suo favore decorre solo dal 1° settembre dell’anno in corso, con esclusione dell’erogazione delle mensilità relative ai mesi di luglio e agosto dell’anno in corso.

Per l’Istituto, anche se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori è costituito dalla nomina agli effetti giuridici, la scissione tra l'epoca degli effetti giuridici e quella degli effetti economici, porta a ritenere che la retrodatazione degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione.

D’altra parte non si può neppure imputare alla volontà del lavoratore l'inattività e il sostanziale stato di disoccupazione.

Alla luce di quanto sopra, l’INPS ha concluso consentendo l'indennizzabilità delle giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione

Tuttavia, poiché per gli insegnanti non sono aggiornati i dati UNIEMENS, in mancanza di dati retributivi aggiornati, le strutture territoriali dell’Istituto faranno ricorso alle buste paga fornite dagli interessati sia per quanto attiene alla verifica della sussistenza del requisito contributivo, sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione media in base alla quale definire l’importo della prestazione o la sua durata qualora si sia in presenza di domanda di indennità mini ASpI o in presenza di domanda di indennità ASpI da corrispondersi a soggetto ultracinquantacinquenne.

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