ASDI, le istruzioni INPS

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ASDI, le istruzioni INPS

L’assegno di disoccupazione (ASDI) è stato istituito, in via sperimentale, a decorrere dall’1 maggio 2015 e per il solo anno 2015, dal D.Lgs. n. 22/2015 allo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che:

  • abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015;
  • siano privi di occupazione;
  • si trovino in una condizione economica di bisogno.

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015.

Con circolare n. 47 del 3 marzo 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito.

Requisiti

Posto che i requisiti per l’accoglimento dell’ASDI sono specificati dall’articolo 2 del D.I. 29 ottobre 2015, l’Istituto ha fornito in merito interessanti chiarimenti.

Disoccupazione

Nello specifico, con riferimento allo stato di disoccupazione, l’INPS ha precisato che, ai fini dell’accesso all’ASDI, saranno ammessi anche coloro che svolgono un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

ISEE

Per quanto concerne, poi, il possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000, è stato invece chiarito che, nel caso specifico dell’ASDI, anche qualora il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione è comunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE: in assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione verrà sospesa.

Inoltre, in presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto potrà richiedere idonea documentazione per verificare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati e, nel caso in cui la documentazione non perverrà nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

Infine, con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Fruizione dell’ASDI

Il D.I. 29 ottobre 2015 ha previsto che il lavoratore deve aver fruito dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e, comunque, per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Chiarisce la circolare che entrambi i suddetti periodi vanno calcolati a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI.

Patto di servizio personalizzato

Ulteriore condizione per l’erogazione dell’ASDI è aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l'impiego.

Ai fini del soddisfacimento del requisito è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI.

Il richiedente l’ASDI, in sede di domanda di prestazione, indicherà il centro per l’impiego dove ha sottoscritto il patto e la data di sottoscrizione dello stesso, ovvero il centro per l’impiego contattato allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il patto, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La sottoscrizione del patto può essere avvenuta anche durante il periodo di fruizione della NASpI.

Domanda

Posto che la domanda per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI va presentata all’INPS, a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo il termine del periodo di completa fruizione della NASpI, viene evidenziato che le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

  1. via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
  2. tramite patronato (che offre assistenza gratuita);
  3. tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Chiarisce l’INPS che, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI.

Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.

Esempio:

Lavoratore licenziato in data 1 maggio 2015 presenta domanda di NASpI il 15 maggio 2015.

Il periodo teorico di durata è pari a 7 settimane, che vanno dal 16 maggio 2015 al 30 giugno 2015.

La definizione della domanda e la conseguente disposizione del pagamento intervengono il 20 luglio 2015, data in cui l’interessato riceve la comunicazione di accoglimento del provvedimento.

I 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dal 20 luglio 2015.

 

Per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1 maggio 2015 e il 3 marzo 2016, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il servizio d'invio delle domande via web è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Il modello telematizzato “ASDI-com” è, invece, disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI-com.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Per le domande patrocinate il provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC del patronato mentre, per le domande presentate direttamente dal richiedente il provvedimento sarà inviato mediante raccomandata all’indirizzo indicato nella domanda.

Si ricorda che il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione del domande e nel limite delle risorse stanziate.

Regime fiscale

L’assegno di disoccupazione (ASDI) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano privi di un’occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno per cui l’INPS sostiene che la prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Quadro delle norme

  D.Lgs. n. 22/2015

  D.Lgs. n. 148/2015

  D.I. 29 ottobre 2015

  INPS, circolare n. 47 del 3 marzo 2016

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