Artigiani e commercianti, aggiornati i contributi Inps
Pubblicato il 08 febbraio 2024
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Prosegue il graduale riallineamento delle aliquote contributive pensionistiche della Gestione artigiani e commercianti al 24% applicato alla generalità dei soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, disposto dall’articolo 24, comma 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Arriva quindi dall’Inps, come di consueto, la circolare con cui viene fornito il quadro aggiornato delle aliquote contributive, delle scadenze e dei versamenti da effettuare nell’anno corrente.
Vediamo dunque quanto riportato nella circolare n. 33 del 7 febbraio 2024.
Artigiani e commercianti, aliquote 2024
Per l’anno 2024, dunque:
- resta ferma al 24% l'aliquota contributiva per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- aumenta al 23,70% la quota dovuta per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l’aliquota è incrementata annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento della soglia del 24%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% per gli over 65 già pensionati, a norma di quanto disposto dall’art. 59, comma 15, della L. n. 449/97;
- il contributo di maternità di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 resta fermo a € 0,62 mensili;
- per i soli iscritti alla Gestione commercianti, a favore dei quali è stato introdotto un indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è dovuta un’aliquota aggiuntiva dello 0,48% di cui lo 0,46% destinato al finanziamento del Fondo che garantisce il pagamento degli indennizzi mentre la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Contribuzione Ivs sul minimale di reddito
Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra gennaio 2022 - dicembre 2022 e gennaio 2023 - dicembre 2023 resa nota dall’Istat e pari a + 5,4%, per il 2024 il reddito minimo annuo ai fini del calcolo del contributo Ivs è pari a € 18.415,00.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano essere pari a
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,70% |
24,18% |
La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul minimale risulta:
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 4.427,04 |
€ 4.515,43 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 4.371,80 |
€ 4.460,19 |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale, rapportato al mese, risulta pari a:
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 368,92 |
€ 376,29 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 364,32 |
€ 371,69 |
NOTA BENE: Gli esercenti l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito
Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale
Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile di 55.008,00 euro.
Per i redditi superiori a 55.008,00 euro annui, resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.
Ecco dunque le aliquote dovute:
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Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 55.008,00 |
24% |
24,48% |
superiore a € 55.008,00 |
25% |
25,48% |
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 55.008,00 |
23,70% |
24,18% |
superiore a € 55.008,00 |
24,70% |
25,18% |
Il contributo in argomento, sommato a quello sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024.
Massimale imponibile di reddito annuo
La quota di reddito eccedente € 55.008,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi; ne deriva che, per il 2024, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a € 91.680,00, con riferimento a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non all'impresa stessa.
NOTA BENE: I limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data, mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a € 119.650,00 (non frazionabile mensilmente).
Il contributo previdenziale massimo è quindi pari a:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 22.369,92 |
€ 22.809,98 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 22.094,88 |
€ 22.534,94 |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva |
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 29.362,42 |
€ 29.936,74 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 29.003,47 |
€ 29.577,79
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Regime contributivo agevolato
Con la legge di Bilancio 2023 è stato portato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito per l’accesso al regime fiscale agevolato, consistente nella riduzione contributiva del 35%, per i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano rinunciato espressamente allo stesso.
I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024.
NOTA BENE: Coloro che intraprendono una nuova attività nell’anno in corso, e che intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Come e quando si versano i contributi
I contributi sono versati mediante F24, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.
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