Articoli online tutelati dal diritto di cronaca

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Con la sentenza n. 10594 del 5 marzo 2014, la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento cautelare del sequestro preventivo che il Tribunale di Roma aveva disposto con riferimento ad alcuni articoli pubblicati sul sito web di una testata giornalistica, nell'ambito di un procedimento penale per diffamazione.  

I giudici di legittimità hanno riconosciuto che la diversità ontologica e strutturale del mezzo telematico rispetto a quello cartaceo non consentiva una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'articolo 21 Costituzione, comma 3, sulla libertà di stampa.

Tuttavia, gli stessi hanno anche evidenziato che l'organo giudicante, nel procedere con il sequestro, avrebbe dovuto avere consapevolezza che la misura aveva ad oggetto non "cose", bensì “informazioni e/o opinioni”.

In considerazione di questa circostanza, la Suprema corte ha evidenziato che il sequestro preventivo del mezzo di comunicazione diverso dalla stampa può essere disposto quando non emerga ictu oculi la probabile sussistenza di una causa di giustificazione come quella di cui all'articolo 51 Codice penale, “sub specie del diritto di cronaca e/o di critica”.
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