Art-Bonus per fondazioni

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Art-Bonus per fondazioni

Anche le erogazioni liberali finalizzate al sostegno di una fondazione possono fruire del credito d’imposta denominato ‘Art-Bonus’.

La precisazione arriva dalla risoluzione n. 136 del 7 novembre 2017 dell’agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di un contribuente che chiedeva se una fondazione di diritto privato, costituita da un ministero per gestire beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato, possa essere considerata istituto o luogo della cultura di “appartenenza pubblica”.

Art-bonus

Il Dl n. 83/2014 ha introdotto  un credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. La norma specifica che il credito d’imposta spetta anche per il “sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”.

Visto che la questione attiene all'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta, si è ritenuto di acquisire il parere del ministero dei Beni culturali (Mibact). Questi ha rilevato che “il requisito dell'appartenenza pubblica, oltre che dall'appartenenza allo stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, può essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni”.

Tra queste la risoluzione n. 136/2017 menziona:

  • la costituzione dell’istituto per iniziativa di soggetti pubblici, con una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • il finanziamento esclusivamente con risorse pubbliche;
  • la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • la sottoposizione ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • l’essere sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

Anche le fondazioni, in quanto aventi natura pubblicistica, fruiscono dell’Art-Bonus

In presenza di una di queste caratteristiche, quindi, anche gli istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, perché costituiti in forma di fondazione, possiedono natura sostanzialmente pubblicistica e quindi possono ricevere erogazioni liberali come l’Art-bonus, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 settembre 2015 - Art bonus, non rileva la forma giuridica del Mecenate – Moscioni

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