Arbitrato rituale in caso di dubbi sulla volontà dei contraenti

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6909 del 7 aprile 2015, ha ricordato come il lodo pronunciato nell'arbitrato rituale, per la volontà delle parti che lo hanno preferito alla giurisdizione ordinaria, abbia valore ed efficacia di sentenza, come se fosse stato pronunciato dai giudici statuali.

Nel testo della medesima pronuncia i giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui residuino dubbi sulla effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato, tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria, ha natura eccezionale.

E ciò, anche nel vigore della disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006.
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