Appropriazione indebita per il proprietario che non comunica all’assicurazione il ritrovamento dell’auto smarrita

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Con la sentenza n. 8927 del 2012, la Corte di cassazione ha mutato in appropriazione indebita la qualificazione giuridica del reato di truffa ritenuto configurato a carico del proprietario di un’automobile ai danni della propria compagnia di assicurazione. Nel dettaglio, l’imputato era stato condannato dopo che, denunciato lo smarrimento della propria auto e percepito il relativo risarcimento da parte dell’assicurazione, aveva omesso di comunicare a quest’ultima il successivo ritrovamento della vettura.

La condotta posta in essere dall’uomo – precisa la Corte di legittimità - integra gli estremi del delitto di cui all'articolo 646 del Codice penale; ed infatti, in virtù delle clausole generali del contratto di assicurazione, la compagnia, dopo aver liquidato il danno derivante dal furto, acquista la proprietà dell'autoveicolo. Pertanto, in caso di recupero del veicolo rubato, l'assicurato deve comunicare tempestivamente il ritrovamento e mettere l'autovettura a disposizione della compagnia assicuratrice che ne è divenuta proprietaria.

In tale contesto, la mancata comunicazione alla società assicuratrice, che ne sia divenuta proprietaria, dell'avvenuto recupero dell'autovettura, “non presume alcuna cooperazione artificiosa della vittima e non comporta alcuna perdita definitiva del bene da parte della società proprietaria, risolvendosi tale condotta degli imputati in una mera appropriazione indebita ratione temporis del veicolo che l'assicurato, al momento stesso del ritrovamento, avrebbe dovuto consegnare alla propria compagnia di assicurazione”.
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