Apprendisti licenziati, indennità di disoccupazione anche senza i requisiti ordinari

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L’Inps con la circolare n. 43 del 29 marzo 2010, fornisce alcune istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge “anticrisi” n. 185/2008.

Si ricorda che il citato provvedimento riconosce in via sperimentale per il triennio 2009-2011, anche in caso di licenziamento, l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali.

L’Istituto previdenziale, a questo punto, riepiloga i requisiti necessari per poter essere ammessi al suddetto beneficio, distinguendo il caso in cui sussiste l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, dal caso in cui manchi il citato intervento integrativo.

Nella prima circostanza, l’Inps ammette che per il riconoscimento delle 90 giornate di indennità, gli apprendisti non dovranno provare i requisiti di anzianità assicurativa e contribuzione generalmente richiesti per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. Successivamente alla percezione della prestazione di disoccupazione, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione e in, tal caso, andrà verificato esclusivamente il requisito di anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Nel caso di mancanza dell’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Anche in questo caso, andrà verificato esclusivamente il requisito di anzianità aziendale regolato dalla legge n. 33/2009.

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