Apprendistato: sgravio totale per le imprese fino a 9 addetti?
Pubblicato il 14 giugno 2024
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Prosegue, a rilento, l’iter di conversione in legge del disegno di legge di conversione del decreto Coesione, decreto-legge n. 60/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
La Commissione Bilancio è impegnata ad esaminare gli emendamenti presentati dalle diverse forze politiche.
Tra gli emendamenti che hanno superato lo sbarramento dell’improponibilità, ve ne sono alcuni bipartisan che propongono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’introduzione di un esonero contributivo totale per l'assunzione di apprendisti nelle imprese fino a 9 addetti.
L’agevolazione in parola si propone come strutturale e con valenza generale, applicandosi a tutte le tipologie di apprendistato, vale a dire:
- all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. apprendistato di primo livello);
- all’apprendistato professionalizzante (cd. apprendistato di secondo livello);
- all’apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. apprendistato di terzo livello).
Prima di addentrarci nell’analisi delle novelle, vale la pena soffermarsi, per un inquadramento generale, sulle agevolazioni contributive in essere e non per l’apprendistato.
Esoneri contributivi temporanei per gli apprendisti di primo livello
Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, negli anni 2020 (articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), 2021 (articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e 2022 (articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022) è stato riconosciuto ai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%.
Lo sgravio contributivo totale si applicava:
- con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006
- per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (ferma restando, per gli anni di contratto successivi al terzo, l’aliquota contributiva al 10%).
La citata agevolazione non è stata più rinnovata per gli anni a seguire.
Pertanto, relativamente alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a 9, la contribuzione a carico degli stessi torna ad essere fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).
Resta in tutti i casi invariata l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, pari al 5,84% della retribuzione imponibile.
Esonero giovanile under 30 strutturale
È invece operativo l’esonero contributivo totale di cui all’articolo 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2018.
Tale disposizione prevede l’esonero contributivo totale per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di primo livello e di terzo livello.
L’agevolazione contributiva, costola dell’esonero giovanile under 30 è applicabile, a regime:
- sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
- nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile.
Regime contributivo dell’apprendistato: novità del decreto Coesione
Veniamo ora alle proposte emendative al disegno di legge di conversione del decreto Coesione, all’esame della Commissione Bilancio del Senato.
Le proposte, bipartisan, convergono su un testo che prevede l’introduzione, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Pur con evidenti analogie rispetto all’agevolazione prevista, in via temporanea, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero proposto presenta due importanti differenze:
- si applicherebbe a tutte le tipologie di apprendistato (pertanto non solo ai contratti di apprendistato di primo livello);
- opererebbe a regime.
Un beneficio non di poco conto insomma per i datori di lavoro che potrebbe dare nuova linfa ad un istituto, quello dell’apprendistato, che non naviga in buone acque.
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