Apprendistato per i lavoratori in NASpI: una soluzione per l’emergenza?
Pubblicato il 20 ottobre 2020
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L’apprendistato di ricollocazione resta, anche ai tempi del Coronavirus, il contratto più vantaggioso per le imprese che vogliono assumere disoccupati senza alcun limite di età. Occorre però fare attenzione alla sussistenza dei relativi requisiti: il datore di lavoro può instaurare un rapporto di apprendistato di ricollocazione soltanto con lavoratori che siano già percettori di un trattamento di Naspi; non è dunque sufficiente avere presentato la relativa istanza, né che la stessa sia stata accolta. Vediamo come procedere.
Il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) ha esteso la possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante i soggetti beneficiari di indennità di mobilità o titolari di un trattamento di disoccupazione, a prescindere dalla loro età anagrafica, allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze nuove e aggiuntive rispetto a quelle già possedute.
Si tratta di una misura che, nell’attuale momento storico in cui le aziende si trovano ad affrontare crisi finanziare e di produzione in seguito all’emergenza pandemica da Covid-19, può costituire un notevole incentivo alla ripresa dell’occupazione consentendo una importante riduzione del costo del lavoro in termini contributivi.
Potenziali beneficiari
I soggetti interessati all’assunzione sono tassativamente individuati in coloro che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento di disoccupazione, percepiscono una delle seguenti prestazioni:
- Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
- indennità speciale di disoccupazione edile;
- indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
N.B. L’assunzione deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. |
La contribuzione per gli apprendisti è stata definita “propria”, e non decontribuzione, dal Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2008): ne deriva che, non trattandosi di “sgravi contributivi”, non risultano applicabili le disposizioni in materia, tra cui il possesso del DURC, né la disciplina “de minimis” vigente in UE.
Disciplina generale e deroghe speciali
La disciplina applicabile a questa fattispecie è quella dell’apprendistato professionalizzante, con la possibilità di sotto inquadrare il lavoratore fino a due livelli rispetto a quanto stabilito dal CCNL per le mansioni alle quali è finalizzato il contratto.
E’ altresì prevista l’esclusione dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative e istituti.
La disciplina, specifica alcune deroghe riferite a questa fattispecie:
- nessun limite di età;
- divieto di recesso da parte del datore di lavoro senza motivazione alla fine del periodo formativo, in applicazione delle c.d. tutele crescenti;
- la contribuzione agevolata a carico del datore di lavoro non è mantenuta per l’anno successivo al termine del periodo formativo.
Regime contributivo
Per tutta la durata del regime agevolato (36 mesi o 60 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).
Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l’aliquota complessiva è fissata nella seguente misura:
- 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi;
- 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista);
- dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non);
è in ogni caso dovuta la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.
N.B. Non è stato disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione. |
Istruzioni operative per la comunicazione di assunzioni
L'INPS non ha predisposto una procedura telematica ad hoc per la richiesta dell'applicazione del regime contributivo in esame.
A parere di chi scrive è comunque opportuno che i datori di lavoro interessati trasmettano, attraverso il cassetto bidirezionale, una apposita comunicazione di avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, alla Sede INPS competente.
A tal fine è possibile utilizzare la Funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionare nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
N.B. In caso di lavoratori che abbiano già svolto la mansione di cui l’azienda, per riqualificarli occorre valutare se, nell’ambito del piano formativo individuale, sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso vengono svolte. |
Percettori di indennità NASpI
Nella circolare n. 108 del 14 novembre 2018, l’INPS ha specificato che:
1) per le assunzioni in apprendistato professionalizzante avvenute entro il 31 dicembre 2016, la compilazione della denuncia contributiva UniEmens deve essere presentata utilizzando i seguenti codici contribuzione:
- J3 per lavoratori in mobilità per i primi 18 mesi di assunzione (aliquote ridotte) – K3 se in sotterraneo;
- J5 per lavoratori in mobilità dal 19° mese in poi (aliquota datore piena, aliquota lavoratore ridotta) – K5 se in sotterraneo.
2) Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante avvenute dal 1° gennaio 2017, si devono utilizzare i seguenti codici contribuzione:
- Z0 per aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° mese, o con numero addetti superiore a nove di nove (aliquota 10%) – W0 se in sotterraneo;
- Z1 per aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 1° al 12° mese (aliquota 1,5%) – W1 se in sotterraneo;
- Z2 per aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 13° al 24° mese (aliquota 3%) – W2 se in sotterraneo.
I datori di lavoro interessati che abbiano utilizzato codici TipoContribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive dovranno valorizzare, come “CausaleACredito”, il codice causale di nuova istituzione “L602”, e indicare in “ImportoACredito” l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.
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