Apprendistato di primo livello: via lo sgravio contributivo. Cosa fare
Pubblicato il 17 ottobre 2023
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Dal 1° gennaio 2023 non è più operativo lo sgravio contributivo integrale, per le assunzioni in apprendistato di primo livello e applicabile nei primi tre anni di contratto, previsto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
La legge di Bilancio 2023 non ha infatti prorogato la misura agevolativa e sui datori di lavoro sono tornati ad incombere gli ordinari adempimenti contributivi e informativi. Quali sono?
L’INPS, a distanza di parecchi mesi, illustra alle aziende fino a 9 dipendenti che hanno assunto, dal 1° gennaio 2023, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, c.d. apprendistato di primo livello (articolo 43 del D.lgs n. 81/2015), quale contribuzione applicare e come operare correttamente in Uniemens.
Le istruzioni sul carico contributivo e la corretta esposizione nel flusso Uniemens sono contenute nel messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023.
Sgravio contributivo totale per il 2022
Relativamente alle assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate nell’anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione datoriale (agevolata) dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'applicazione del'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo..
NOTA BENE: A prevedere lo sgravio in parola è stata la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ma in realtà l’agevolazione contributiva era stata precedentemente prevista, per il 2020, dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 8, legge 27 dicembre 2019, n. 160) e prorogata, per l’anno 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L’INPS ha fornito le relative istruzioni con le circolari n. 87 del 18 giugno 2021 e n. 70 del 15 giugno 2022.
Lo sgravio in parola non è applicabile ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023 perché non è stato successivamente rinnovato.
Sul tema leggi anche: SPECIALE ASSUNZIONI | Assumere giovani nel 2023: con quali incentivi contributivi?
Contribuzione ordinaria
Ai lavoratori assunti in apprendistato di primo livello torna ad applicarsi, a partire dal 1° gennaio 2023, la contribuzione ordinariamente prevista a carico del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a 9.
Più nel dettaglio, la contribuzione datoriale è dovuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle seguenti misure:
- 1,50% nei primi 12 mesi;
- 3% dal 13° al 24° mese;
- 10% dal 25° mese (ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
ATTENZIONE: Per i datori di lavoro con numero di addetti superiore a 9 invece l’aliquota imponibile è pari al 5% per l’intera durata del rapporto di apprendistato (articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per effetto della proroga e stabilizzazione operata dall’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Inoltre, in base all’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 150/2015, si evidenzia nel messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, le assunzioni in apprendistato di primo livello:
- non sono soggette al ticket di licenziamento (articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92)
- sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Tutti i benefici contributivi summenzionati sono riconosciuti per le assunzioni con contratto di. apprendistato di primo livello e per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Tale requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Il beneficio contributivo permane pertanto anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
L’INPS inoltre ricorda che, dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia si applicano le tutele in materia di ammortizzatori sociali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) e i relativi obblighi contributivi (cfr. la circolare n. 76 del 30 giugno 2022).
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista resta pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Flusso Uniemens
L'INPS infine fa presente, con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 sono tenuti a utilizzare per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2023 i seguenti codici TipoContribuzione:
Questi codici vanno utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso Uniemens del codice Tipo Lavoratore “PA”, avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, oppure “M0” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo”.
Gli apprendisti mantenuti in servizio devono essere esposti con i codici in uso <Qualifica1> “C”, avente il significato di “Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio”, o “D”, avente il significato di “Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato”.
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