Apprendistato di primo e terzo livello: guida ai benefici contributivi

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Apprendistato di primo e terzo livello: guida ai benefici contributivi

Il Collegato lavoro (articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha reso possibile la trasformazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale (cd. apprendistato di terzo livello).

La trasformazione è ammessa:

  • successivamente al conseguimento del titolo;
  • previo aggiornamento del piano formativo individuale;
  • secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo con il messaggio 24 gennaio 2025, n. 285.

Apprendistato di primo livello

Si ricorda che possono accedere all’apprendistato di primo livello i giovani con età anagrafica compresa tra i 15 e i 25 anni

La durata del rapporto non può superare i tre anni ovvero i quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Apprendistato di alta formazione

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca, cd. apprendistato di terzo livello, è rivolto ai giovani con età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni.

La durata del rapporto è definita dalle regioni/province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In assenza di regolamentazione regionale, è definita dalle disposizioni del DM 12 ottobre 2015.

Regime contributivo dell’apprendistato

Il legislatore prevede un regime contributivo di favore per l’apprendistato, in particolare per l’apprendistato di primo livello.

Relativamente alla contribuzione INPS a carico dei datori di lavoro, il regime generale applicabile ai contratti di apprendistato (circolare n. 108 del 14 novembre 2018) prevede, per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, un’aliquota ridotta pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui vanno aggiunti l’aliquota NASpI, nella misura dell’1,31% e il contributo integrativo destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, nella misura dello 0,30%;

Per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 dipendenti (articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la contribuzione è fissata in base all’anno di vigenza del contratto, applicandosi nelle seguenti misure: 1,50% nei primi 12 mesi, 3% dal 13° al 24° mese, 10% dal 25° mese, a cui si aggiunge l’1,61% complessivi dovuti per NASpI e contributo formazione continua.

L’apprendistato di primo livello gode di un regime di ulteriore favore. Per l’apprendistato di primo livello (articolo 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2015) l’aliquota contributiva datoriale del 10% è infatti ridotta della metà e non si applica l’incremento dell’1,61%. L’aliquota generale è pertanto pari al 5%.

Per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 5% (dal 25° mese).

In tutti i casi, l’aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Trasformazione da apprendistato di primo livello a apprendistato di terzo livello

Come abbiamo detto in premessa, il Collegato lavoro (articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha previsto la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in apprendistato di terzo livello.

L’INPS, con il messaggio 24 gennaio 2025, n. 285, ha chiarito che per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca:

  • la riduzione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica solo ai periodi di formazione di primo livello;
  • dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • va versata l’aliquota NASpI nella misura dell’1,31% e un contributo integrativo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Incentivi contributivi per gli apprendisti

Fino a qui il regime contributivo applicabile di base all’apprendistato di primo e di terzo livelloIl legislatore prevede, in aggiunta, anche due interessanti incentivi contributivi per i datori di lavoro che:

  • mantengono in servizio l’apprendista al termine del periodo di apprendistato (articolo 1, comma 106, della Legge di Bilancio 2018)
  • assumono a tempo indeterminato giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (articolo 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2018)

Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato

L’esonero giovani under 30 (articolo 1, commi 100, legge 27 dicembre 2017, n. 205), pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

L’agevolazione si applica dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, sopra citato e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero giovani under 30, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.


ESEMPIO: apprendista assunto con apprendistato di primo livello (36 mesi) il 1°gennaio 2025. Alla scadenza del periodo formativo, il rapporto di lavoro prosegue in contratto a tempo indeterminato il 1°gennaio 2028.

Per l’anno 2028, il datore di lavoro può godere del beneficio contributivo con aliquota al 10% di cui dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Dal 1°gennaio 2029, il datore di lavoro può fruire dell’esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi purché il lavoratore non abbia compiuto il 30 anni di età al 1°gennaio 2028.

Esonero per assunzioni di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato di primo o di terzo livello

L’esonero giovani under 30 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Per i giovani che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6mes i dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge n. 68/1999;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
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