Applicazione delle misure patrimoniali anche retroattiva

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Con sentenza depositata il 1° settembre, la n. 33597, la Corte di legittimità ha sottolineato come le misure patrimoniali di prevenzione previste nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., si applicano anche nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956, data la natura meramente formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della legge n. 152 del 1975. Tale rinvio, continua la Corte, “in difetto di una espressa esclusione o limitazione deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto fonte, in sostituzione, integrazione o modificazione di quelle originarie”. Detto assunto, concludono i giudici,  non può essere intaccato nemmeno dal principio di irretroattività in quanto quest'ultimo riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza.
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