Appello su divorzio, termine di notifica non perentorio

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Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, nel procedimento di appello avverso le sentenze di divorzio, non ha carattere perentorio.

Di conseguenza, la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ma impone piuttosto, laddove l’appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo termine avente questa volta carattere perentorio.

L’eventuale costituzione dell’appellato assume invece efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica.

Ciò è quanto ha disposto la Corte di cassazione con sentenza n. 21111 depositata il 07 ottobre 2014, accogliendo il ricorso avverso una pronuncia della Corte d’Appello, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione, per mancato rispetto del termine di notificazione.

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