Appello del funzionario, anche senza esibire la delega
Pubblicato il 10 agosto 2015
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Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non vi è alcuna necessità, da parte del funzionario dell'Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto l'atto, di esibire un'apposita delega conferitagli a tal fine dal Direttore dell'Ufficio.
E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 16436 pubblicata il 5 agosto 2015, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello contro un avviso di accertamento. Ciò poiché, a detta dei giudici di secondo grado, l'atto di appello era stato sottoscritto da un funzionario dichiaratosi delegato del Direttore, senza allegazione di copia della suddetta delega.
Nell'accogliere le censure dell' Agenzia, la Cassazione ha espressamente affermato che la sottoscrizione dell'atto di appello sia da ritenersi validamente apposta, quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita, in via generale, mediante la stessa preposizione del funzionario allo specifico settore di cui si tratta.
L'impugnazione è dunque pienamente valida - ancorché sottoscritta dal funzionario del reparto competente che non esibisca specifica delega - salvo, tuttavia, che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.
- Il Sole 24Ore del 9 agosto 2015 – Norme e Tributi, p. 11 - La delega non va esibita in appello – Parente
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