Appalto lecito anche se si utilizzano i mezzi del committente
Pubblicato il 23 ottobre 2009
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L’Interpello n. 77/2009 del ministero del Lavoro offre risposta al quesito sollevato da Confindustria, in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa all’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi.
Dopo diverso tempo dall’entrata in vigore dell’articolo 29, del Dlgs n. 276/2009, i tecnici del Ministero tornano ad esaminare il caso in cui l’appaltatore, per motivi oggettivi, può non possedere gli strumenti tecnici necessari per l’esecuzione dei lavori e utilizza quelli del soggetto appaltante. Si tratta, generalmente, di imprese che svolgono attività particolarmente complesse e specializzate, per cui i soggetti appaltatori vengono selezionati in base alle loro idoneità tecnico-professionali necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dell’incarico, che prescinde dalla disposizione materiale di macchinari e tecnologie. È il caso delle imprese extracomunitarie, il cui trasferimento in Italia di mezzi e attrezzature potrebbe richiedere tempi molto lunghi.
Con la nota in oggetto, il Ministero afferma che la disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività affidata in appalto non costituisce presunzione assoluta di illiceità del contratto di appalto stesso, come accadeva in vigenza della legge n. 1369/60. Con l’abrogazione della suddetta norma e l’entrata in vigore dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 276/03, si è modificato lo scenario di riferimento, anche se come ricorda il Ministero un controllo sui “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati nell’appalto deve sempre essere fatto.
Infatti, ai fini della verifica della genuinità del contratto di appalto e dell’effettiva capacità dell’appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendone i relativi costi, è necessario verificare un’adeguata regolazione economica dei mezzi usati dall’appaltatore. È cioè, necessario constatare la struttura organizzativa e imprenditoriale dell’appaltatore, che permetta di eseguire il lavoro in autonomia e con gestione del proprio rischio anche se i mezzi utilizzati non sono di proprietà. Deve emergere una congrua onerosità di tali mezzi da parte dell’appaltatore che deve farsi carico della quota parte delle spese relative ai servizi usati. La responsabilità dell’utilizzo di tali mezzi deve, cioè, rimanere totalmente in capo all’appaltatore che conserva su di se il rischio d’impresa.
- Il Sole 24 Ore, p. 33 – La vera partita si gioca sul know-how - Tiraboschi
- http://www.lavoro.gov.it/Interpello n. 77 del 22 ottobre 2009
- Il Sole 24 Ore, p. 33 – Il macchinario non frena l’appalto - Maccarone
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