Appalto con clausola di gradimento? E' interposizione illecita di manodopera

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Appalto con clausola di gradimento? E' interposizione illecita di manodopera

La carenza di autonomia organizzativa dell’appaltatore e l’ingerenza del committente nella gestione del personale rappresentano elementi decisivi per configurare un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera.

Questo principio è stato ribadito nella sentenza n. 1028 del 10 dicembre 2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, che si è pronunciato sul ricorso promosso da due lavoratori.

Tribunale di Catanzaro: appalto non genuino, intermediazione illecita

I ricorrenti, nella specie, hanno chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità dei contratti di appalto relativi alle loro attività lavorative, sostenendo che si trattava di una pratica elusiva delle norme sul lavoro subordinato.

Le motivazioni dei lavoratori  

I lavoratori hanno contestato la genuinità dell’appalto, evidenziando che l’impresa appaltatrice era priva di autonomia organizzativa e che il personale era sottoposto al controllo diretto della società committente.

In particolare, quest’ultima stabiliva in modo dettagliato tempi, modalità operative e percorsi lavorativi, esercitando anche un potere disciplinare attraverso una clausola contrattuale che consentiva la sostituzione immediata dei dipendenti ritenuti non idonei.

Questa clausola permetteva alla committente di esprimere un giudizio sull’operato dei dipendenti e di richiederne la sostituzione in caso di inadeguatezza, configurandosi così come un esercizio di potere disciplinare, prerogativa esclusiva del datore di lavoro.

La decisione del Tribunale  

Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso dei lavoratori, dichiarando l’illegittimità dei contratti di appalto e accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società committente. Il giudice ha stabilito che l’appalto mancava dei requisiti di autonomia organizzativa e rischio d’impresa richiesti dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

La direzione del lavoro e l’organizzazione delle attività, infatti, erano esercitate dalla committente e non dall’appaltatore, violando così i principi fondamentali di un appalto genuino.

Richiami alla giurisprudenza  

Il giudice ha richiamato precedenti giurisprudenziali per confermare che, in casi analoghi, la pianificazione dettagliata delle attività e il controllo diretto da parte della committente siano incompatibili con i principi di autonomia dell’appaltatore.

La sentenza evidenzia come l’assoggettamento totale dei dipendenti alle direttive della committente sia un chiaro sintomo di interposizione illecita di manodopera.

Clausola di gradimento dei dipendenti  

Il Tribunale si è soffermato sulla clausola di gradimento presente nel contratto, sottolineandone la rilevanza.

Questa clausola permetteva alla società committente di esercitare un potere arbitrario sui dipendenti dell’appaltatore, imponendo la loro sostituzione immediata in caso di ritenuta inidoneità.

Il giudice ha concluso che tale clausola, di fatto, attribuiva alla committente un potere disciplinare sui lavoratori, confermando l’assenza degli elementi fondamentali per qualificare l’appalto come genuino.

Conclusioni della sentenza  

In conclusione, il Tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti di appalto e riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la committente, con decorrenza dalle rispettive date di inizio attività.

È stato inoltre stabilito il diritto dei lavoratori all'inquadramento contrattuale come addetti senior (livello D), tenendo conto dell’esperienza maturata.

La società committente, infine, è stata anche condannata al pagamento delle spese legali.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Due lavoratori hanno contestato la legittimità dei contratti di appalto relativi alle loro attività, sostenendo l’interposizione illecita di manodopera da parte della società committente. L’appaltatore risultava privo di autonomia organizzativa e i dipendenti erano sottoposti al controllo diretto della committente.
Questione dibattuta La controversia verteva sulla qualificazione dell’appalto come genuino o non genuino, in relazione al controllo esercitato dalla committente sulle attività e sul personale dell’appaltatore, incluso l’utilizzo di una clausola di gradimento per la sostituzione dei dipendenti.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di appalto, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società committente, con il riconoscimento dell’inquadramento contrattuale come addetti senior (livello D) e la condanna della committente al pagamento delle spese legali.
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