Appalti: se l'opera risulta viziata, ma non contestata, è dovuto il compenso da parte del committente

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20707 del 10 settembre 2013, interviene in tema di appalti e stabilisce che nel caso in cui l'opera realizzata da parte di un appaltatore risulti viziata e il committente, rilevata l'esistenza delle irregolarità, vada a richiedere non l'eliminazione dei difetti, bensì il risarcimento del danno, in tal caso il credito dell'appaltatore resta immutato.

L'appaltatore deve offrire una garanzia contro le difformità e i vizi dell'opera, ma se il committente li accetta e non chiede la riparazione, o addirittura la risoluzione del contratto, ma rivendica semplicemente il risarcimento del danno, l'appaltatore può pretendere quanto in precedenza stabilito.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 42 - Lavori non contestati da pagare – Tagliolini

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