Appalti Scelta commissione di gara da motivare
Pubblicato il 11 aprile 2017
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Nell’atto di nomina della Commissione di gara, la stazione appaltante deve sempre esternare, seppure sinteticamente ed anche attraverso l’allegazione di un breve curriculum professionale, le ragioni che l’hanno indotta a scegliere quei commissari (anche e soprattutto ove gli stessi siano scelti tra i dipendenti della stazione medesima), con riguardo alla loro compatibilità professionale con la qualifica di “esperto”.
Diversamente opinando, si rischierebbe di rendere non verificabile il tipo di indagine effettuata dalla stazione appaltante nella individuazione dei commissari, e non valutabile la coerenza della scelta operata. O ancora peggio - come nel caso in esame - si rischierebbe di provocare una illegittima integrazione “postuma” della motivazione relativa alla nomina dei commissari di gara, in quanto espressa per la prima volta nelle difese prodotte in sede giudiziale; in tal modo facendo dipendere la delibazione sulla legittimità della nomina della Commissione, dalla eventuale proposizione di un giudizio da parte di un concorrente, che lamenti di aver subito un pregiudizio per l’irregolare modo di procedere della stazione appaltante.
Pubblicazione nominativi non basta Servono i curricula
D’altra parte, la previsione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) non lascia spazio a dubbi, laddove non solo pretende la pubblicazione tempestiva sul sito web della stazione appaltante dei nomi dei componenti della Commissione, ma ne richiede altresì la pubblicazione dei relativi curricula. Ora, è pur vero che, da una parte, la violazione di tale disposto normativo non pare seguita da alcuna sanzione afflittiva specifica nei confronti di chi detto adempimento doveva porre in essere; ma è altrettanto vero, dall'altra, che un siffatto comportamento depotenzia la possibilità per la stazione appaltante di dimostrare la puntuale necessaria osservanza delle prescrizioni di cui al cit. D.Lgs. n. 50/2016 (in merito ai requisiti della Commissione di aggiudicazione).
E’ quanto enunciato dal Tar Lazio, accogliendo le ragione di un’impresa, non vincitrice, concorrente in una procedura di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Atto di nomina non motivato Procedura di gara illegittima
Aggiudicazione annullata Risarcito il lucro cessante
Nel caso di specie – spiegano i giudici amministrativi con sentenza n. 3467 del 14 marzo 2017 – il provvedimento di nomina della Commissione aggiudicatrice, reca solamente i nominativi dei cinque componenti e del segretario; mentre non si rinviene alcun riferimento alle ragioni professionali che hanno consentito all'Ente appaltante di nominarli quali “esperti”.
Tale incisiva insufficienza di motivazione sull'atto di nomina dei componenti, non solo rende illegittimo l’atto di nomina medesimo, ma travolge l’intera procedura di gara, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione e condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per lucro cessante, in favore dell’impresa che avrebbe potuto vincere la gara.
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