Appalti pubblici: Ok del Governo al recepimento della Direttiva ricorsi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 marzo 2010
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Nella seduta dello scorso 19 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 2007/66, cosiddetta “direttiva ricorsi”, con la quale vengono rese più efficaci le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il provvedimento introduce, a tal fine, un procedimento più veloce per le controversie in materia di appalti oltrechè incentivi in caso di ricorso all'accordo bonario e all'arbitrato, quali sistemi alternativi alla giustizia ordinaria. In particolare, al fine di garantire una tutela processuale effettiva e celere prima dell’avvenuta stipulazione del contratto, vengono previsti due termini sospensivi: un termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto che decorre dall’aggiudicazione definitiva e finalizzato ad aumentare la tutela dei soggetti controinteressati ed a non pregiudicare il loro legittimo interesse a vedersi aggiudicare l’appalto, ed un secondo costituito dall'effetto sospensivo automatico della possibilità di stipulazione del contratto, decorrente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale fino alla pronuncia. L'esecuzione d'urgenza di un appalto non sarà consentita durante il periodo dilatorio e il periodo di sospensione del termine di stipula per come intervenuto a seguito di ricorso. Introdotto il tentativo di conciliazione obbligatorio (accordo bonario), quale proposta di mediazione avanzata dal funzionario responsabile o da una commissione mista. Solo in caso di fallimento di tale strumento sarà possibile adire il giudice ordinario.
Il provvedimento introduce, a tal fine, un procedimento più veloce per le controversie in materia di appalti oltrechè incentivi in caso di ricorso all'accordo bonario e all'arbitrato, quali sistemi alternativi alla giustizia ordinaria. In particolare, al fine di garantire una tutela processuale effettiva e celere prima dell’avvenuta stipulazione del contratto, vengono previsti due termini sospensivi: un termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto che decorre dall’aggiudicazione definitiva e finalizzato ad aumentare la tutela dei soggetti controinteressati ed a non pregiudicare il loro legittimo interesse a vedersi aggiudicare l’appalto, ed un secondo costituito dall'effetto sospensivo automatico della possibilità di stipulazione del contratto, decorrente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale fino alla pronuncia. L'esecuzione d'urgenza di un appalto non sarà consentita durante il periodo dilatorio e il periodo di sospensione del termine di stipula per come intervenuto a seguito di ricorso. Introdotto il tentativo di conciliazione obbligatorio (accordo bonario), quale proposta di mediazione avanzata dal funzionario responsabile o da una commissione mista. Solo in caso di fallimento di tale strumento sarà possibile adire il giudice ordinario.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - Prima del giudice serve l''avviso – Al. Ba.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - Più garanzie nelle nuove gare – Barbiero
- http://www.governo.it/Comunicato stampa del 19 marzo 2010
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