Appalti. Conflitti di interessi, ipotesi non tassative
Pubblicato il 04 settembre 2017
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Ogni potenziale contrasto tra il soggetto e le funzioni attribuitegli
In materia di contratti pubblici, le situazioni di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. Per l’effetto, al di là delle singole disposizioni normative, ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli, deve comunque ritenersi rilevante a tal fine.
Compromessa imparzialità: sia del dipendente pubblico che del privato
Si colloca in quest’ottica il principio normativamente espresso dall’art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice appalti), laddove si riferisce a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale, sia in relazione al “dipendente pubblico” (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, l’esecuzione del contratto ed i collaudi), sia in relazione a colui che sia chiamato a svolgere una funzione strumentare alla conduzione della gara d’appalto (dunque, come nel caso qui esaminato, anche il soggetto privato), in quanto portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni.
Sulla scorta di ciò il Consiglio di Stato, sezione quinta, nell’ambito di una procedura di gara pubblica per l’affidamento di servizi assicurativi, ha rinvenuto una situazione di conflitto di interessi (con conseguente esclusione dalla gara), stanti i complessi rapporti interpersonali e societari, tra il broker incaricato di approntare i Capitolati ed una delle società offerenti, per il tramite dell’agente di quest’ultima. Conflitto ed imparzialità tali da ingenerare – si legge nella sentenza n. 3415 dell’11 luglio 2017 – un astratto vulnus al prestigio dell’amministrazione.
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