Appaltatore unico responsabile della sicurezza

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Con sentenza n. 22818 del 2009, la Sezione lavoro della Cassazione ha affermato che il committente di un appalto è da considerare esente da ogni responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro nel caso in cui l'appaltatore si sia assunto la totale garanzia della sicurezza sui lavori.

Situazione, questa, verificatasi nel caso in esame per il quale, in base alla lettura delle clausole contrattuali dell'appalto, era da desumere che spettasse all'appaltatore, responsabile dell'organizzazione dei lavori, l'adozione di tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia.

Atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – spiegano i giudici di legittimità - “la violazione dell'obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 7 - E' responsabile l'appaltatore che ha la gestione del cantiere - Gatti

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