APE Sociale dopo la legge di bilancio 2018
Pubblicato il 26 febbraio 2018
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La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla norma che disciplina l’indennità che accompagna all’età pensionabile soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale).
La circolare INPS n. 34 del 23 febbraio 2018 specifica che il Legislatore:
- ha previsto per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
- ha esteso la platea dei destinatari con riferimento alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori c.d. “gravosi”;
- ha eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille;
- ha rimodulato i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE sociale nel corso del 2018;
- nel prevedere una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, ha escluso i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE sociale.
Alla luce di ciò sono, quindi, state fornite istruzioni applicative in merito alle citate modifiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia.
Termini di presentazione della domanda
Ricorda l’Istituto che i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all’APE sociale devono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.
La predetta disposizione ha pertanto rimodulato i termini per la presentazione della domande di verifica delle condizioni che, per il 2018 divengono: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.
Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
- eDotto.com – Edicola del 26 ottobre 2017 - Ape sociale e precoci: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione – Schiavone
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