Anzianità contributiva avvocati. Pesano anche gli anni di contribuzione non integrale

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 26962 del 2 dicembre 2013 - nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa; la relativa normativa, infatti, prevede solo il pagamento di somme aggiuntive.

Ne consegue che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono, comunque, a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - I contributi parziali fanno «anzianità» - P. Mac.

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