Antiriciclaggio FAQ sulla nuova normativa

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Antiriciclaggio FAQ sulla nuova normativa

In risposta ad alcuni richieste di chiarimento in materia di prevenzione dei reati finanziari, il Dipartimento del Tesoro ha aggiornato la sezione online delle FAQ, includendo risposte ad alcuni dubbi sulle novità della normativa in materia di antiriciclaggio (Dlgs n. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Tra i dubbi sciolti dal Ministero vi sono quelli in materia di: Compro oro, conto corrente esclusivo, regime transitorio applicabile ai libretti al portatore e individuazione del titolare effettivo di società di persone.

Titolare effettivo

Alla domanda se per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del Dlgs n.231/2007, come modificato dal Dlgs n. 90/2017, relativo alle sole società di capitale, il Ministero ha risposto con FAQ n. 3, specificando quanto segue.

L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso.

Nessun problema sorge per le società di persone, in cui vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante.

Pertanto, per le società di persone e per i soggetti privi di personalità giuridica, in generale, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Ricorda, inoltre la FAQ che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

Libretti al portatore

Per quanto riguarda il regime transitorio del libretti al portatore, invece, si specifica che a decorrere dal 4 luglio 2017, i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono più essere trasferiti. Nel periodo transitorio (entrata in vigore della norma e termine per l'estinzione) la soglia massima del saldo dei libretti deve essere la stessa prevista dall'articolo 49 del decreto di recepimento della direttiva.

Il Mef in proposito ricorda che le banche e Poste italiane sono tenute a ricordare al portatore del libretto stesso l'obbligo di estinzione.

Allegati Anche in
  • Edotto.com – Approfondimento del 14 settembre 2017 - Il nuovo sistema sanzionatorio dell’antiriciclaggio – Moschella

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