Antiriciclaggio europeo: pagamenti in contanti fino a 10mila euro
Pubblicato il 19 gennaio 2024
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È stato trovato un accordo, il 18 gennaio 2024, tra Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea nell’ambito del Regolamento antiriciclaggio (Amlr).
Le disposizioni dovranno essere applicate dalle banche e da altri soggetti obbligati per proteggere il mercato interno UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, per mettere fine alle lacune legislative che consentono ad alcuni Stati membri di porsi come veicoli per il riciclaggio di denaro sporco.
Fissati anche i criteri per l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e dati maggiori poteri alle UIF, Unità di Informazione Finanziaria dei singoli Stati membri, per permettere loro di individuare tempestivamente i casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Va segnalata una novità dal punto di vista della costruzione legislativa: le norme applicabili al settore privato andranno a formare un nuovo regolamento, mentre la direttiva si occuperà dell’organizzazione dei sistemi istituzionali riguardanti l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo a livello nazionale negli Stati membri.
Ampliati i soggetti obbligati
L’Unione europea assegna un ruolo importante ad alcuni soggetti - istituti finanziari, banche, agenzie immobiliari, servizi di gestione patrimoniale, casinò, commercianti - per via della loro posizione privilegiata nel processo di individuazione delle attività sospette.
Proprio per detto motivo, sono state ampliate le categorie di soggetti obbligati ad applicare le nuove norme, iniziando da coloro che fanno parte del settore delle cripto valute.
Infatti, si prevede che tutti i fornitori di servizi di cripto-valute e cripto patrimoni dovranno condurre una attività di due diligence sui propri clienti, verificare fatti e informazioni e segnalare eventuali attività sospette in caso di transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Rientrano tra gli obbligati anche i commercianti di beni di lusso - come metalli preziosi, pietre preziose, auto di lusso, aeroplani e yacht - e di beni culturali quali le opere d'arte.
La normativa dispone che dal 2029 le società di calcio professionistiche e gli agenti (se coinvolti nelle transazioni che rientrano nell'ambito di applicazione delle regole) saranno obbligati ad applicare le regole di trasparenza antiriciclaggio.
Saranno chiamati a controllare le transazioni e segnalare qualsiasi operazione sospetta alle Unità nazionali di informazione finanziaria (Uif).
Spetterà agli Stati membri decidere se esentare le transazioni meno rischiose, ovvero le società di calcio di serie inferiore e con un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro in due anni.
Pagamenti in contanti: tetto a 10mila euro
Per i pagamenti in contanti in Europa è stato introdotto il limite pari a 10.000 euro. Ad oggi si contano 9 Stati che non lo prevedono.
Dunque, si pone un altro strumento per rendere meno semplice riciclare denaro sporco da parte delle organizzazioni criminali.
Resta facoltà degli Stati membri fissare un limite più basso; quindi il tetto in Italia potrà rimanere a 5.000 euro.
NOTA BENE: I soggetti obbligati ad adottare la normativa antiriciclaggio dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua un'operazione occasionale in contanti compresa tra i 3 mila e i 10 mila euro.
Titolarità effettiva
Le norme europee intervengono anche in tema di titolarità effettiva. Per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Viene stabilito che la titolarità effettiva sia individuata nel possesso del 25% delle azioni, o dei diritti di voto, o di altri interessi di proprietà diretti o indiretti, calcolati a ogni livello della catena del valore, nonché il controllo o il controllo indiretto di un'entità.
Imposta la registrazione della titolarità effettiva di tutte le entità straniere che possiedono beni immobili con retroattività fino al 1° gennaio 2014.
Entrata in vigore
L’Accordo trovato dovrà essere portato al cospetto di rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo. Successivamente il Consiglio e il Parlamento adotteranno i testi che poi verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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