Antiriciclaggio alla luce dello scudo fiscale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 novembre 2009
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Il ministero del Tesoro, con circolare del 12 ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sugli obblighi antiriciclaggio vigenti alla luce del cosiddetto "scudo fiscale".
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione – spiega la circolare - devono provvedere all'adeguata verifica della clientela con modalità ordinarie o rafforzate a seconda della specifica situazione di rischio; e sono tenuti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in presenza di ragionevoli motivi per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.
In particolare, nella valutazione delle operazioni, occorrerà tenere in considerazione il comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o conoscibile a seguito dell'adeguata verifica svolta. Nella valutazione, occuperanno un ruolo centrale la verifica della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione e il profilo del cliente nonché le informazioni riguardanti l'origine dei fondi; questo specie se le operazioni di rimpatrio sono state effettuate in contanti.
Intanto, la Guardia di finanza si organizza per monitorare le regolarizzazioni: dopo il controllo diretto del territorio per verificare il rispetto degli intermediari nelle comunicazioni, l'attività delle Fiamme gialle si concentrerà sul controllo degli obblighi antiriciclaggio di segnalazione di intermediari e professionisti. E' quanto emerge da una nota direttiva inviata alle varie unità operative.
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione – spiega la circolare - devono provvedere all'adeguata verifica della clientela con modalità ordinarie o rafforzate a seconda della specifica situazione di rischio; e sono tenuti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in presenza di ragionevoli motivi per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.
In particolare, nella valutazione delle operazioni, occorrerà tenere in considerazione il comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o conoscibile a seguito dell'adeguata verifica svolta. Nella valutazione, occuperanno un ruolo centrale la verifica della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione e il profilo del cliente nonché le informazioni riguardanti l'origine dei fondi; questo specie se le operazioni di rimpatrio sono state effettuate in contanti.
Intanto, la Guardia di finanza si organizza per monitorare le regolarizzazioni: dopo il controllo diretto del territorio per verificare il rispetto degli intermediari nelle comunicazioni, l'attività delle Fiamme gialle si concentrerà sul controllo degli obblighi antiriciclaggio di segnalazione di intermediari e professionisti. E' quanto emerge da una nota direttiva inviata alle varie unità operative.
- http://www.tesoro.it/Circolare del 12 ottobre 2009
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 5 – La Gdf alza il tiro sul riciclaggio – Iorio, Mobili
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