Annullata la condanna basata su intercettazione di corrispondenza senza visto di controllo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 gennaio 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 47009 del 10 dicembre 2009, ha annullato una decisione con cui la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per danneggiamento, tentata estorsione, porto illegale di armi e ricettazione. La prova della responsabilità penale dei due era stata fatta discendere anche dal contenuto della corrispondenza intercorsa ed intercettata dall'istituto penitenziario in cui uno dei due era detenuto.
I giudici di legittimità hanno considerato fondato il ricorso presentato dai due imputati che lamentavano la inutilizzabilità del contenuto della loro corrispondenza in quanto assunto in violazione delle previsioni dell'ordinamento penitenziario; ed infatti – precisa la Corte - il provvedimento con cui il pubblico ministero ordini alla direzione di una Casa circondariale l’esibizione della corrispondenza relativa ad un detenuto, quando sia stato assunto in violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario - articolo 18-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354 - che disciplinano le forme e le garanzie per il “visto di controllo” è illegittimo; ne consegue l'inutilizzabilità dei relativi risultati probatori a norma dell’articolo 191, comma primo, Codice procedura penale.
I giudici di legittimità hanno considerato fondato il ricorso presentato dai due imputati che lamentavano la inutilizzabilità del contenuto della loro corrispondenza in quanto assunto in violazione delle previsioni dell'ordinamento penitenziario; ed infatti – precisa la Corte - il provvedimento con cui il pubblico ministero ordini alla direzione di una Casa circondariale l’esibizione della corrispondenza relativa ad un detenuto, quando sia stato assunto in violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario - articolo 18-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354 - che disciplinano le forme e le garanzie per il “visto di controllo” è illegittimo; ne consegue l'inutilizzabilità dei relativi risultati probatori a norma dell’articolo 191, comma primo, Codice procedura penale.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 7 – Controllo posta con garanzie
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