Annullamento della radiazione non coinvolge la sospensione del professionista

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Annullamento della radiazione non coinvolge la sospensione del professionista

Esercitare, anche patrocinando davanti agli organi di giustizia tributaria, la professione spendendo il titolo di revisore dei conti costituisce reato quando pende la sospensione cautelare dall'esercizio della professione di commercialista: a nulla rileva l'annullamento del provvedimento di radiazione dall'albo dei dottori commercialisti. I due provvedimenti sono autonomi.

Un professionista ricorre in Cassazione contro la sentenza di secondo grado la quale ha confermato la condanna per i reati di esercizio abusivo di una professione e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, per avere esercitato la professione di commercialista nonostante fosse stato sospeso in via cautelare dall'ordine di appartenenza dall'esercizio della suddetta professione e per aver patrocinato diversi ricorsi presso la Commissione tributaria di Palermo attestando falsamente di rivestire la qualità di dottore commercialista.

I motivi portati dalla difesa del professionista si fondano su due binari:

  • la capacità dell’intervenuto annullamento del provvedimento di radiazione dall’Albo dei commercialisti di coinvolgere anche quello inerente il divieto di esercizio della professione adottato in via cautelare;
  • lo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica dinanzi agli organi di giustizia tributaria utilizzando la qualità di revisore dei conti, come si evince dai documenti depositati (carta intestata utilizzata per la redazione dei ricorsi e il deposito delle firme apposte).

Radiazione e sospensione del professionista: sono atti autonomi

Nella sentenza n. 12100 depositata il 22 marzo 2023 i giudici della Corte di cassazione hanno espresso parere difforme sui ricorsi avanzati dal ricorrente.

Innanzitutto non viene condiviso l’assunto secondo cui l’annullamento del provvedimento di radiazione dall'albo dei dottori commercialisti travolga automaticamente anche quello autonomo di sospensione dall'esercizio della professione precedentemente adottato in via cautelare.

Infatti l'annullamento del provvedimento di radiazione ha sì effetti ex tunc, dovendosi considerare l'atto annullato tamquam non esset, ma ciò inerisce solamente a tale provvedimento e non a quello di sospensione adottato a fini cautelari; questo è dotato di piena autonomia rispetto al primo, “del quale l'esito positivo all'interessato del giudizio di cognizione disciplinare fa cessare l'efficacia, qualora lo stesso sia ancora in vigore, ma non può eliderne gli effetti già prodotti ed esauriti, tanto più nel caso in cui, come avvenuto nella specie, la decisione che ha travolto il provvedimento di radiazione si fonda su vizi procedurali e di motivazione dello stesso”.

Ma infondato risulta essere anche il secondo motivo.

Va considerato penalmente il fatto che, durante il periodo di sospensione dall'albo dei commercialisti, il ricorrente spendesse all'esterno — oltre alla propria qualifica di commercialista, dalla quale momentaneamente era stato sospeso — anche quella di revisore contabile.

Deve rilevarsi che l’assistenza tecnica davanti alle Corti tributarie non è esercitabile con il titolo di revisore contabile come tale ma solo con il possesso degli altri titoli considerati dalla norma (art. 12, Dlgs. 56/92).

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