ANF anche per i familiari residenti all’estero dei soggiornanti di lungo periodo
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 28 aprile 2015
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Il Tribunale ordinario di Brescia, con ordinanza del 14 aprile 2015, ha condannato l’INPS per comportamento discriminatorio nei confronti degli stranieri soggiornanti di lungo periodo e residenti in Italia.
La questione è nata a seguito di ricorso presentato da alcuni lavoratori extracomunitari residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, ai quali l’Istituto aveva contestato l’indebita percezione di somme erogate a titolo di assegno per il nucleo familiare per i periodi di assenza dall’Italia dei loro familiari.
Il Tribunale ha riconosciuto che la richiesta fatta dall’INPS di restituire quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare, si fonda sulla mancanza, per i periodi d’interesse, del requisito della residenza in Italia dei familiari dei ricorrenti – tutti residenti e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo - requisito che la Legge n. 153/1988 richiede solo per i cittadini stranieri e non per i cittadini italiani.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto che tale legge violi, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo-soggiornanti dall’altra, quanto disposto dall’art. 11, c. 1 e 4 della Direttiva 2003/109/CE, a norma del quale “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…). Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”.
L’Italia non si è, però, avvalsa di tale facoltà di deroga che non può ravvisarsi nella stessa formulazione letterale dell’art. 2, c. 6, Legge n. 153/1988, in quanto, per avvalersi della facoltà di cui alla direttiva, lo Stato avrebbe dovuto operare una scelta espressa, successiva e non antecedente alla direttiva ed al suo recepimento.
Stante quanto sopra, i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare anche per i periodi cui i familiari siano residenti all’estero.
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