ANCL, alla cassa in deroga non si applica il criterio di rotazione
Pubblicato il 15 febbraio 2022
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Il principio di rotazione dei lavoratori aventi pari mansioni e collocati in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con accesso agli ammortizzatori sociali non si applica alla cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.
L’assunto è stato recentemente affermato dall’ITL di Perugia a seguito del ricorso amministrativo preparato dall’Ufficio legale dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro avverso un verbale ispettivo che intimava all’impresa di rielaborare il libro unico del lavoro dell’anno 2021, prevedendo un’equa rotazione di tutti i dipendenti addetti alla vendita con conseguente corresponsione delle differenze economiche spettanti ai lavoratori sospesi.
Gli ispettori, valutata la fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati e richiamando quanto più volte affermato in giurisprudenza per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria relativamente ai criteri di rotazione, rilevavano l’inadempienza del datore di lavoro e, in applicazione del potere dispositivo/sanzionatorio di cui all’art. 14, D. Lgs. n. 124/2004, obbligavano l’impresa a rivedere le retribuzioni corrisposte ai dipendenti interessati.
Nel merito, il Direttore dell’ITL interessato accoglieva interamente le doglianze affermando che la normativa in materia di integrazioni salariali c.d. emergenziali non prevede alcun obbligo di rotazione e che, contrariamente a quanto affermato dagli ispettori, i precedenti giurisprudenziali sono da riferirsi esclusivamente alle ipotesi di concessione della CIGS per la quale è anche necessario il raggiungimento di un accordo collettivo che imponga criteri specifici di attuazione dello strumento.
La decisione amministrativa afferma un altro importante principio.
Il potere di disposizione di cui all’art. 14, legge n. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, secondo cui il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative, può essere esercitato solo allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo o sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro e nel caso in cui da ciò non si determinino effetti sfavorevoli nei confronti di altri dipendenti (Nota INL n. 4539/2020).
Dovendosi, dunque, ritenere esaurita la condotta del datore di lavoro, il ricorso amministrativo è stato interamente accolto e potrà costituire un valido precedente per future azioni di accertamento e intimazione da parte degli enti ispettivi.
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