Anche una sola RSU può convocare l’assemblea

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Anche una sola RSU può convocare l’assemblea

Con sentenza n. 13978 del 6 giugno 2017 la Cassazione a Sezioni Unite ha risolto una questione annosa con orientamenti contrastanti della Suprema Corte, sostenendo che anche una sola componente della RSU può convocare l’assemblea dei lavoratori regolamentata dall’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori.

Infatti fino ad ora vi era:

  • un orientamento che sosteneva che il diritto a convocare l’assemblea in questione fosse una prerogativa della RSU quale organo collegiale, da cui l’esclusione per la singola componente della RSU di convocare l’assemblea;

  • un orientamento contrastante che ne riconosceva il diritto anche a ciascuna componente della RSU, purché eletto nelle liste delle organizzazioni sindacali datate di rappresentatività ai sensi dell’articolo 19, Legge n. 300/70.

Evidenziano in merito le Sezioni Unite che, ai sensi del citato art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva ma con l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 alle RSA sono succedute le RSU e il principio della maggioranza va applicato quando si delibera e non quando si esercitano dei diritti e tantomeno a momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali veri e propri.

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