Anche senza potestà il genitore è tenuto al dovere di assistenza dei figli
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 dicembre 2009
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Con sentenza n. 43288 del 12 novembre, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui era stato condannato a sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla coniuge e ai figli minori. L'uomo si era difeso sostenendo che, essendo decaduto dalla patria potestà nei confronti delle figlie, non era più tenuto ad occuparsi di queste ultime.
Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui la pronuncia della decadenza della potestà genitoriale, che opera sul piano civilistico, lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicché il provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, “non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza”.
Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui la pronuncia della decadenza della potestà genitoriale, che opera sul piano civilistico, lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicché il provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, “non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza”.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VI – Si perde la potestà? Restano gli obblighi di assistenza
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