Anche se il matrimonio è celebrato all'estero l'obbligo di assistenza nei confronti dei figli persiste

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 32720 del 7 settembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario avverso la decisione con cui lo stesso era stato condannato dai giudici di merito per violazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli stante il mancato versamento, in favore di questi ultimi, dell'assegno di mantenimento mensile. 

L'uomo sosteneva che il provvedimento di separazione dei coniugi emesso dal Tribunale civile italiano nei confronti di lui e di sua moglie era da considerare nullo e privo di effetti in quanto il loro matrimonio, celebrato all'estero, non era mai stato trascritto nei registri italiani. 

Per i giudici di Cassazione, tuttavia, ciò che risultava rilevante e determinante per la sussistenza dell'obbligo di assistenza era che tutti i componenti della famiglia avessero la cittadinanza italiana.
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